Le opzioni di modifica contrattuale devono essere considerate nel valore stimato dell’appalto e i requisiti di partecipazione devono essere rapportati al valore complessivo dell’appalto incluse le opzioni
MASSIMA CONSIGLIO DI STATO
<<La definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell’appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto. Le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi “virtuali” o “teorici”, ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis. (Sentenza Consiglio di Stato, n. 3278 del 27 aprile 2026)>>
MASSIMA PARERE MIT N. 2644 DEL 21 APRILE 2024
<<la qualificazione che va richiesta all’operatore economico deve avere riguardo, oltre ai lavori principali, anche a quelli opzionali ex art 120, co. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 (benché l’attivazione di questi ultimi sia incerta), i quali ultimi, poi, vanno computati – ai sensi dell’art. 14, co. 4, d.lgs. 36/2023 – nell’importo stimato dell’appalto pubblico.>>.

