La revisione prezzi nei servizi di ingegneria e architettura? Cosa dice l’ANAC
In punto di revisione prezzi per i servizi di ingegneria e architettura, la Relazione ANAC n. 2/2026, afferma quanto segue.
<<In ordine alla possibile applicazione della revisione prezzi ai Servizi di ingegneria ed architettura si ricorda preliminarmente che nel parere dell’8 maggio 2022 n. 1455 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la clausola di revisione prezzi non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va, invece, prevista nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica ovvero in quei contratti che hanno un termine di conclusione distante dalla stipula del contratto e/o consegna dei servizi/lavori”, quali, ad esempio, la direzioni lavori e coordinamento in fas e di esecuzione.
Inoltre, nel richiamato parere si aggiunge, che la clausola di revisione prezzi deve essere rapportata solo all’importo delle spese e degli oneri accessori, affermando, implicitamente, che la revisione dei prezzi contrattualmente prevista non opera in relazione ai compensi.
Successivamente l’Atto del Presidente dell’ANAC del 27 luglio 2022 ha precisato che la clausola di revisione prezzi può essere prevista anche per la progettazione, tenuto conto che spesso l’attività progettuale perdura per molto tempo subendo anche momenti di lunghe sospensioni (Fascicolo 2007/2022).
Attualmente la disciplina della revisione prezzi è contenuta nell’articolo 60 del Decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal Decreto legislativo n. 209/2024 (Correttivo 2024), e nel nuovo Allegato II.2-bis, che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi.
Il vigente articolo 60 del decreto legislativo 36/2023 prevede come obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto (comma 1). Ai sensi dell’articolo 1 , comma 3, del nuovo Allegato II.2 bis, introdotto sempre ad opera del correttivo, si chiarisce che “ nel caso di appalti di servizi” … “la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.”
La formulazione del comma 1 dell’articolo 60 che nel prevedere l’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi parla genericamente di “ prestazioni oggetto del contratto”, da leggersi nel combinato con il richiamato articolo 1, comma 3, che parla di “contratti di durata il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea” , unitamente al fatto che le Tabelle D1, D2 e D3, inserite all’articolo 11 del citato Allegato II.2 bis prevedono espressamente tra le CPV correlate per l’ individuazione degli indici revisionali anche i “servizi di ingegneria”, “i servizi di prova tecnica”, “analisi e consulenza”, inducono a ritenere che per effetto delle modifiche introdotte dal correttivo la clausola di revisione prezzi vada inserita anche per i servizi di ingegneria qualora gli stessi siano configurabili come contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
A tal riguardo, possono configurarsi quali contratti di durata la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in quanto attività continuative sull’esecuzione dei lavori.
In virtù delle richiamate pronunce e disposizioni normative nel disciplinare tipo è stato pertanto previsto l’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi straordinaria, nel caso di contratto di durata quale la direzione dei lavori o il coordinamento per la salute e la sicurezza, rimanendo facoltativo e quindi rimesso alle stazioni appaltanti l’inserimento di siffatta clausola nei singoli disciplinari di gara, nel caso di progettazioni complesse e con sviluppo temporale esteso, per le quali si rende opportuna tale previsione con motivazione da esplicitare nella determinazione a contrarre.
In ordine al contenuto della clausola di revisione prezzi la stessa è stata limitata alla sola componente delle spese e degli oneri accessori, restando esclusa la componente del corrispettivo determinata sulla base dei parametri del decreto del ministero 17 giugno 2016, richiamati dall’Allegato I.13 del Codice, in quanto determinata ex lege e suscettibile di ribasso nei soli limiti del 35%.
Nello specifico, la clausola inserita nel Bando Tipo prevede che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Spetta alle stazioni appaltanti indicare, nei singoli disciplinari di gara, gli indici o la combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all’Allegato II.2 -bis, in applicazione di quanto previsto nello schema di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati al disciplinare.
Il Disciplinare tipo specifica, altresì, che al verificarsi delle richiamate particolari condizioni di natura oggettiva la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.
Con apposito box inserito nel disciplinare è stato, tuttavia, chiarito che anche nei casi in cui il servizio di progettazione non si configuri come un contratto di durata, pur non prevedendosi l’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi nel disciplinare di gara, il vigente codice prevede comunque ulteriori rimedi finalizzati alla conservazione dell’equilibrio contrattuale, attivabili nei casi in cui la progettazione si prolunghi in modo significativo per cause non imputabili al progettista. Si richiama al riguardo l’obbligo di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali previsto dall’articolo 9 del Codice.
Si ricorda, infine, che non trovano applicazione con riferimento ai servizi tecnici di ingegneria e architettura le recenti “Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture”, che forniscono criteri interpretativi sull’attuazione dell’articolo 60, comma 2 -bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36>>.
Sul punto interessante anche il Parere MIT n. 3187 del 30/01/2025
Per scaricare la Relazione ANAC n. 2/2026 vedi

