Articolo 28 requisiti in forma semplificata per lavori (ex art. 90). Il periodo temporale si calcola a ritroso
Delibera ANAC 447 del 9 giugno 2021
<<RITENUTO che, rispetto al primo quesito sollevato concernente il decorso del quinquennio utile alla dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010 cui riferire l’esecuzionedei lavori, rileva il periodo immediatamente a ritroso rispetto alla pubblicazione del bando di gara; poiché l’amministrazione aggiudicatrice è ricorsa a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, deve tenersi conto della data di trasmissione della lettera di invito; ne consegue che il quinquennio utile di riferimento per l’esecuzione dei lavori analoghi deve individuarsi nell’arco temporale che va tra il 20/12/2015 e il 21/12/2020 secondo la tesi della società che ha richiesto il riesame e non nell’arco temporale considerato dal seggio di gara che va tra il 01/01/2015 e il 31/12/2019>>
Il parere ANAC è stato rilasciato in vigenza del precedente codice ma le relative norme sono rimaste immutate nell’attuale codice.
Inoltre, sul punto si è consolidata la giurisprudenza per cui per i requisiti speciali di capacità tecnica, il periodo di tempo deve essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione.

