Distinzione tra subappalto e lavoro autonomo
Con la Sentenza n. 1022 del 03/03/2026 il TAR Lombardia, nell’ambito di una procedura di affidamento del controllo faunistico del cinghiale, ha chiarito i confini tra subappalto e lavoratore autonomo, evidenziando come i cacciatori, impiegati nell’esecuzione del servizio, operano come lavoratori autonomi (non integrando la fattispecie del subappalto).
Ciò in quanto, il cacciatore:
-non opera nell’ambito di una propria organizzazione imprenditoriale di mezzi e risorse (carattere distintivo del contratto di appalto) ma opera, seppur in osservanza della regolamentazione amministrativa specifica e nell’ambito dell’organizzazione generale dell’appaltatore, svolgendo un’attività a carattere personale, in maniera pienamente auto-organizzata;
–svolge delle prestazioni in favore dell’aggiudicatario appaltatore (e non direttamente a favore della PA), il quale, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante;
-svolge una prestazione connotata da specificità professionale, in quanto trattasi di cacciatori in possesso di licenza di porto di fucile, dotati di fucili e delle specifiche abilitazioni – previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi regionali e coordinati dai corpi di polizia regionale o provinciale – prescritte dall’art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per lo svolgimento dell’attività di controllo della fauna selvatica. È dunque evidente che, prevalendo la qualificazione soggettiva del singolo cacciatore e la specificità della prestazione professionale (abbattimento dei cinghiali per la prevenzione della peste suina), si è al cospetto di contratti d’opera e non di un contratto di subappalto, dove invece prevale l’organizzazione imprenditoriale del subappaltatore, sicché le censure di parte ricorrente sono infondate.
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