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La distinzione tra appalto di servizio (Codice Contratti Pubblici) e incarico professionale individuale (ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001). Appunti e TABELLA ORIENTATIVA

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La distinzione tra appalto di servizio (Codice Contratti Pubblici) e incarico professionale individuale (ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001). Appunti e TABELLA ORIENTATIVA

 

La distinzione tra appalto di servizio (Codice Contratti Pubblici) e incarico professionale individuale (ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001) è molto molto confusa in tanti casi.

Ci sono casi dove l’ascrivibilità all’una o all’altra categoria è chiara ma ci sono tanti altri casi (soprattutto gli incarichi a professionisti) nei quali la linea di confine è molto indefinita.

Per ridurre all’osso: l’appalto di servizi (Codice) si ha quando un operatore economico, con organizzazione dei mezzi e delle risorse (profilo soggettivo), svolge una determinata prestazione in favore del committente, avente carattere ordinario e non occasionale (profilo oggettivo).

 

Diversamente, si ha incarico professionale individuale (ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001) nei casi di affidamento a lavoratore autonomo di attività di consulenza professionale avente carattere straordinaria ed occasionale. Questa tipologia di incarichi è subordinata al sussistere di una serie di condizioni previste dalla norma e sulle quali la corte dei conti verifica: tra le varie CONDIZIONI vi sono:

-1-incarichi individuali di lavoro autonomo;

-2-esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria: Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore);

-3-l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente;

-4-l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e a specifiche esigenze dell’Ente;

-5-l’oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

-6-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

-7-la straordinarietà;

-8-l’occasionalità;

-9-la non configurabilità come ‘appalto di servizio’;

-10-l’accertamento dell’assenza di competenze interne dell’Ente a svolgere queste prestazioni;

-11-l’esperimento di un procedimento di avviso pubblico (comma 6-bis);

-12-l’assenza di un’impostazione come incarico esclusivamente personale e continuativo con organizzazione esecutiva del committente anche per tempi e luoghi di lavoro (divieto comma 5-bis);

-13-devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.).

 

Queste sopra sono le condizioni previste dall’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001.

In molti casi la distinzione tra consulenza ex art. 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001 e l’appalto di servizio non è facile.

A mio avviso, anche tenuto conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla giurisprudenza contabile, si ha consulenza ex art. 7, allorquando l’Ente per specifiche esigenze e per specifici progetti / obiettivi ritenga, occasionalmente, di affidare un incarico ad un soggetto di alta specializzazione, al fine di ottenere un parere, una ricerca, un contributo ideativo, uno studio.

Tentiamo di seguito una individuazione in tabella degli elementi a confronto caratterizzanti l’appalto e gli incarichi ex art. 7.

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