Verifiche a campione per subappaltatori? No del MIT
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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3846
Data emissione: 11/12/2025
Argomenti: Controlli, Subappalto
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 52 – E’ possibile applicare il controllo a campione dei requisiti, ai subappaltatori?
Quesito:
Si chiede se, la semplificazione introdotta dall’art. 52 del Codice, sia applicabile anche al controllo sui requisiti che, la Stazione Appaltante (SA), deve eseguire sui subappaltatori. In particolare, ci si riferisce a queste frequenti casistiche: 1 – affidamento d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto anch’esso inferiore a tale importo; 2 – affidamento d’importo superiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto d’importo uguale o inferiore ad € 40.000 + IVA. Ad avviso della scrivente SA, entrambi i casi potrebbero essere oggetto della semplificazione in parola; questo a condizione che, le predette casistiche, siano chiaramente indicate e disciplinate, nel regolamento annuale sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si chiede un parere in merito.
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto la risposta è negativa. Si rileva che il regime di semplificazione introdotto dall’art.52 del Codice deve riferirsi, come espressamente riportato nella relazione illustrativa, al solo affidatario. In virtù del combinato disposto dell’art.48 comma 4 del codice che prevede “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice” e del comma 4 dell’art. 119 comma D.Lgs.36/2023 che prevede espressamente che in caso di ricorso al subappalto è necessaria l’autorizzazione della SA a condizione che: “b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro”, – si ritiene che non possa applicarsi ai subappaltatori, anche per gli affidamenti sottosoglia e/o inferiore ai €.40.000,00 un regime alleggerito, in materia di controlli, in quanto non normato dal legislatore -.
COMMENTO PERSONALE:
Il nuovo codice enuncia principi di risultato, fiducia, riacquisizione della discrezionalità da parte degli Enti Pubblici .. etc. etc.
Eppure, ANAC, MIT e spesso anche la Giurisprudenza tendono ad interpretazioni -non di rado ben oltre il dato letterale – che sopprimono sul nascere qualsiasi tentativo di esercizio della discrezionalità.
La tentazione di imbrigliare l’azione amministrativa in maglie strettissime è troppo forte.
Nel caso di specie, non vedo la differenza sostanziale tra un affidamento diretto di 20.000 e un subappalto dello stesso valore; perché nel primo caso si possono fare le verifiche a campione e nel secondo no?
Eppure, la relazione al codice dice che nei casi dubbi deve privilegiare il risultato e la discrezionalità..
Per adesso questa “nuova cultura” verso cui spingerebbe il nuovo Codice solo di rado è stato accolta (raramente dal MIT, mai dall’ANAC, un pochino più spesso dalla Giurisprudenza).
Chissà se continuerà questo clima della sfiducia verso la PA…

