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PPP e Project financing: I requisiti del promotore devono essere posseduti solo al momento della gara non al momento della proposta iniziale

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PPP e Project financing: I requisiti del promotore devono essere posseduti solo al momento della gara non al momento della proposta iniziale


Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3954

Data emissione: 05/02/2026

Argomenti: Project Financing


Oggetto: Requisiti del promotore

Quesito:

Siamo a richiedere se il promotore della finanza del progetto di iniziativa privata (in questo caso per la gestione di un polo impiantistico di discarica pubblica) predisposta ante correttivo (d.lgs. 209/2024) debba possedere i requisiti generali e speciali già all’atto della presentazione della proposta di finanza di progetto (come previsto dal vecchio codice) o abbia l’obbligo di possederli all’atto di indizione della procedura di gara (come previsto dal correttivo).


Risposta aggiornata

Per le proposte di project financing ad iniziativa privata predisposte prima del correttivo (d.lgs 209/2024) – quindi sotto il d.lgs 36/2023 “originario” – il promotore non deve già possedere i requisiti generali e speciali al momento della presentazione della proposta. Deve indicarli nella proposta e possederli (anche tramite RTI/avvalimento) alla gara, cioè quando vengono pubblicati gli atti di gara e si presentano le offerte. L’art. 193, comma 3, d.lgs 36/2023 richiede che la proposta contenga l’“indicazione dei requisiti del promotore”; lo stesso articolo (subito dopo) chiarisce che, in sede di gara, i soggetti potranno associarsi/consorziarsi o avvalersi per soddisfare i requisiti richiesti dal bando: dunque il possesso è richiesto alla gara, non alla proposta. (Testo vigente, confermato dal correttivo). La dottrina ha evidenziato proprio questo distacco dal vecchio codice: l’art. 193 non impone più il possesso dei requisiti già alla presentazione della proposta (diversamente dal d.lgs 50/2016, art. 183). Dopo il correttivo (d.lgs 209/2024) in vigore dal 31 dicembre 2024 che ha riscritto l’art. 193, conferma tale logica ovvero i requisiti da possedere alla gara, in proposta resta l’indicazione.

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