Verifiche su subcontratti? Solo in caso di pagamento diretto. Atto ANAC 11 novembre 2025
Nella vita di certezze ce ne sono poche (“solo la morte” dicono i più fatalisti) ma in materia di contratti pubblici di certezze proprio non ve ne sono.
La domanda è (apparentemente) semplice: per i subcontratti (che non configurano subappalti) devono essere comunque svolte le verifiche sul possesso dei requisiti?
Il Parere MIT n. 2855 del 29/10/2024, rispondeva di no.
Risposta condivisibile considerato che il Codice non lo prevede e che l’azione amministrativa dovrebbe essere orientata dal cd. principio di tipicità.
Ecco però l’ANAC che, con recente atto del 11 novembre 2025, sembrerebbe confermare che “No, le verifiche non vanno fatte in quanto non previste dalla Legge” salvo poi dire che in caso di pagamento diretto vanno invece fatte.
https://www.anticorruzione.it/en/-/atto-a-firma-del-presidente-del-11-novembre-2025-fasc.4212.2025
Da “apprezzare” l’approccio dell’ANAC che continua a sfornare pareri nei quali prevede continuamente adempimenti ultra legem. Adempimenti che, tra l’altro, si collocano sempre nella logica della massima formalità ma della sostanza “anticorrutiva” non ve n’è traccia.
Esemplificativo questo caso: se paga direttamente l’Ente, allora si, vanno fatti tutti i controlli con massimo scrupolo. Se invece si paga l’appaltatore, e poi sarà questo evidentemente a pagare il sub-contraente, allora nessun controllo. Il tipico meccanismo “che salva le apparenze”. E di apparenze si tratta, dato che l’Ente è a conoscenza che c’è un sub-contratto, stante l’obbligo di comunicazione dello stesso; pertanto, non è neanche invocabile la massima ‘occhio non vede, cuore non duole’ poiché l’Ente vede.
Da più di 40 anni i principali studi (1) (seri) sull’anticorruzione hanno rilevato che non è moltiplicando la formalità che si combatte la corruzione (intesa in senso ampio); anzi, spesso, la moltiplicazione di adempimenti meramente formali contribuisce a creare situazioni di apparente legalità dietro le quali è più facile nascondere fenomeni veramente collusivi.
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(1) Così ad esempio A. VANNUCCI: <<La corruzione, anche quando ostacolata da un passaggio procedurale (..) rischia di rientrare dalla finestra in altri momenti – antecedenti o successivi- del processo.>>. E ancora: <<..”le regole della corruzione” si adattano plasticamente al cambiamento delle regole formali, che così incidono solo superficialmente sulla realtà del fenomeno.>>. (Il lato oscuro della discrezionalità. Appalti, rendite e corruzione, in Le gare pubbliche: il futuro di un modello (a cura di G. D. COMPORTI), Editoriale scientifica, Napoli, 2011, 291).

