supportoappalti.com

Valore stimato dell’appalto e 12 mesi. Articolo 14 comma 12

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Valore stimato dell’appalto e 12 mesi. Articolo 14 comma 12

 

Codice identificativo: 3794

 

Data emissione: 11/12/2025

 

Argomenti: Calcolo appalto

 

Oggetto: Significato Art. 14, comma 12, lett. a) e b) del D.Lgs 36/2023

 

Quesito:
L’art. 14 comma 12 del D.lgs. 36/2023 disciplina il calcolo dell’importo stimato degli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. Se per ipotesi la stazione appaltante procedesse regolarmente, ormai da anni, ad acquisti di servizi di spedizione di importo singolarmente non rilevante, come vanno interpretate le lettere a) e b) del citato comma 12 dell’art. 14 del Codice? In particolare, quale significato deve essere dato alla frase: “nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi”?

 


Risposta aggiornata

La questione del calcolo dell’importo stimato negli appalti pubblici di forniture o servizi che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo (quali ad esempio utenze, energia elettrica e gas, o farmaci), è disciplinata dall’articolo 14, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la cui ratio è quella di evitare elusioni della normativa europea attraverso il frazionamento artificioso degli appalti. In particolare, secondo la giurisprudenza “tale disposizione – tesa, all’evidenza, ad evitare elusioni della disciplina di matrice europea – impone, dunque nelle ipotesi di forniture aventi caratteri di regolarità, un calcolo del valore della gara che tenga conto dei contratti stipulati nell’arco di dodici mesi” (sul punto cfr. Tar Sicilia, sez. II, sent. n. 2396 del 2021). Per i contratti che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati si deve, dunque, “operare un calcolo complessivo su base annuale”. Con particolare riferimento all’interpretazione del criterio di cui alla lettera b), giova precisare che il concetto di “importo stimato complessivo” richiede alla stazione appaltante di effettuare una valutazione prospettica del valore economico totale che deriverà dall’insieme dei contratti che si prevede di aggiudicare nell’arco temporale di riferimento. Sul punto ai fini della stima trovano applicazione le medesime indicazioni fornite dal comma 4 dell’articolo in esame. Sempre con riferimento alla lettera b) la norma identifica la prima consegna come “dies a quo” per il calcolo dell’arco temporale rilevante, precisando, tuttavia, che, quando l’esercizio supera i dodici mesi, debba considerarsi l’intero esercizio. Pertanto, se l’esercizio contabile sarà superiore ai 12 mesi il periodo di riferimento sarà l’intero esercizio.

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.