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Rotazione e microaffidamenti sotto i 5.000

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Rotazione e microaffidamenti sotto i 5.000

 

Codice identificativo: 3838

 

Data emissione: 11/12/2025

 

Argomenti: Affidamento diretto

 
Oggetto: Affidamento diretto e principio di rotazione

 

Quesito:
Considerato l’art. 49 del D.lgs. 36/2023, si chiede se è possibile affidare per mezzo di affidamento diretto la fornitura di un dato servizio (importo inferiore ai 140.000€) ad uno specifico operatore economico, posto che, allo stesso operatore economico sono già stati affidati incarichi per il medesimo servizio al di sotto dei 5.000€.

 


Risposta aggiornata

Come noto, il principio di rotazione risponde all’esigenza di garantire un’equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate con restrizione del numero degli operatori economici da invitare. Il comma 6 dell’art. 49 del D.lgs. 36/2023, al fine di semplificare e velocizzare le procedure, consente di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Dalla suddetta ratio di semplificazione, nonché dalla possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico applicando il criterio di rotazione con riferimento a ciascuna fascia (art. 49, comma 3, D.Lgs. 36/2023), si evince che l’affidamento entro la soglia dei 5.000 non preclude l’opportunità per l’operatore economico uscente di essere selezionato per il successivo affidamento di un contratto rientrante nella medesima categoria merceologica di importo superiore alla predetta soglia.

Ciò posto in termini generali, la possibilità di avvalersi della deroga in questione deve essere valutata tenendo conto, come evidenziato nel precedente parere di questo Servizio n. 2145, che anche per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, quest’ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. Parimenti, anche la reiterazione dell’affidamento avente ad oggetto uno stesso servizio ad un medesimo operatore economico per importi modesti non può trovare giustificazione se imputabile ad una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante. Valuti pertanto Codesta stazione appaltante se, alla luce dei principi sopra richiamati, la deroga al principio di rotazione possa trovare applicazione nel caso concreto.

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