La progettazione di servizi e forniture non deve essere formalmente validata. Parere MIT n. 3738 del 19 novembre 2025
https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3738
Argomenti: Progettazione
Oggetto: Verifica della progettazione di servizi e forniture
Quesito:
Il comma 12 dell’art. 41 definisce la progettazione di servizi e forniture rimandando all’Allegato I.7 per i contenuti. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 42 (articolo rubricato “Verifica della progettazione”) stabilisce “Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.” Da tale lettura sembra che l’attività di verifica debba essere riferita solo ed esclusivamente agli appalti di lavori e non anche agli appalti di servizi e forniture; da tale lettura discenderebbe altresì che gli appalti di servizi e forniture non essendo soggetti a verifica della progettazione non debbano nemmeno essere sottoposti a validazione. Si chiede conferma di tale lettura ovvero che solo la progettazione inerente gli appalti di lavori debba essere sottoposta a verifica e validazione, secondo le modalità indicate nella Sezione IV dell’Allegato I.7.
Risposta aggiornata
Si conferma: solo la progettazione inerente gli appalti di lavori deve essere sottoposta a formale verifica e validazione. Ciò detto, si evidenzia comunque l’importanza della progettazione anche in materia di servizi e forniture, avvisando che eventuali omissioni o errori progettuali, anche in materia di servizi e forniture, sono di certo ostativi al perseguimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e causa di criticità in sede esecutiva.

