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La preliminare valutazione di interesse pubblico alla proposta ai sensi dell’articolo 193 comma 4. Parere MIT n. 3824 del 19 novembre 2025

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La preliminare valutazione di interesse pubblico alla proposta ai sensi dell’articolo 193 comma 4. Parere MIT n. 3824 del 19 novembre 2025

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3824

 

Quesito:        

Con riferimento al comma 4 art. 193, si chiede cosa si intende in concreto per “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta”: in cosa consiste questa verifica? l’ente può procedere in autonomia con il responsabile dell’area tecnica per una semplice verifica o sono richieste professionalità specifiche esperte, ad esempio in valutazioni costi benefici? Come si concretizza la verifica ossia con quale atto e quale soggetto o organo si formalizza?

 

Risposta aggiornata 

La verifica dell’interesse pubblico è una preventiva valutazione sull’utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi; richiede normalmente il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo interno ma, per progetti complessi, anche di esperti; si concretizza con un atto amministrativo motivato pubblicato dall’ente, la cui competenza spetta in genere alla dirigenza tecnica, salvo diversa disposizione regolamentare o statale. La “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” di cui al comma 4 art. 193 D.Lgs. 36/2023 rappresenta quell’attività con cui l’ente concedente valuta se la proposta presentata da un promotore privato sia rispondente alle esigenze collettive e coerente con la programmazione dell’ente in materia di partenariato pubblico-privato (PPP). La verifica di interesse pubblico, pertanto non esaurisce la valutazione della fattibilità tecnico-economica, ma si focalizza sulla sussistenza di un interesse generale che giustifichi l’avvio della procedura di project financing. Rileva, in particolare, la capacità della proposta di dare risposta a fabbisogni pubblici, la coerenza con gli strumenti di programmazione, l’assenza di elementi ostativi di principio e un’analisi sommaria dei principali profili di convenienza giuridica ed economica dell’intero intervento valutando il contesto di riferimento e, se del caso, anche gli aspetti di complessità tecnologica e gestione della fase di esecuzione dell’appalto e la sua sostenibilità nel tempo. L’ente può procedere in autonomia per la verifica preliminare, ma tale attività, pur essendo connotata da ampia discrezionalità amministrativa, deve seguire procedure formali e trasparenti. Nella prassi, il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 predispone la valutazione, ma, vista la multidisciplinarietà del PPP, risulta opportuno e spesso necessario coinvolgere professionalità specialistiche – tecniche, economico-finanziarie e giuridiche – soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico significativo. Si tenga presente che la valutazione costi-benefici è imprescindibile e va condotta in modo oggettivo, ricorrendo, se necessario, a consulenti esterni o altre amministrazioni. La verifica si formalizza poi tramite un atto amministrativo espresso e motivato contente gli esiti dell’analisi svolta per la successiva valutazione dell’interesse pubblico, anche ai fini dell’inserimento in programmazione.

 

 

COMMENTO PERSONALE:

Bene ma non benissimo !

Sebbene il Parere fornisca alcuni elementi utili inerenti la valutazione di cui all’articolo 193 comma 4, in punto di competenza, a mio avviso, non centra la questione.

A mio parere, la valutazione preliminare di interesse pubblico alla proposta, stante il suo contenuto di “rispondenza ai bisogni collettivi”, spetta all’organo politico. Ben inteso, è assolutamente opportuno che un team tecnico (giuridico – amministrativo; tecnico; economico – finanziario) esamini ed istruisca una relazione; tuttavia, la decisione, a mio avviso, spetta all’organo politico.

In tal senso si veda recentemente: TAR Lombardia, sez. I, Milano, 6 ottobre 2025, n. 3132 (a dire il vero la pronuncia si occupa dell’interesse pubblico “definitivo” e non quello “preliminare” ma ritegno che laddove si tratti di valutare un progetto rispetto ai bisogni della collettività -ferme restando le spettanze tecniche istruttorie degli uffici- la competenza non possa che essere politica.

Sul punto rimando ad un mio recente articolo: https://www.supportoappalti.com/2025/08/06/il-nuovo-project-financing-dopo-il-correttivo-tutto-cambi-affinche-niente-cambi-appunti/

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