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SOA: in caso di carenza delle scorporabili serve il possesso della prevalente per l’importo totale dei lavori o è sufficiente il possesso della prevalente per un importo idoneo a coprire anche le categorie non possedute?

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SOA. in caso di carenza delle scorporabili serve il possesso della prevalente per l’importo totale dei lavori o è sufficiente il possesso della prevalente per un importo idoneo a coprire anche le categorie non possedute?

 

Il quesito si pone in merito all’interpretazione dell’articolo 30 comma 1 dell’Allegato II.12 il quale dispone: <<Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.>>

 

ESEMPIO

Gara di lavori con le seguenti categorie

-OG 1: 2.000.000,00 (Classifica IV)

-OG 7: 180.000,00 (Classifica I)

-OG 11: 600.000,00 (Classifica II, considerando l’incremento del quinto);

-OS 18-A: 120.000 (qualificazione semplificata ex art. 28)

-OS 24: 300.000 (Classifica I, considerando l’incremento del quinto);

-Importo totale lavori: 3.200.000,00 (Classifica IVbis)

 

Un operatore è in possesso delle seguenti:

-Categoria Prevalente OG 1 in classifica IV;

-Categoria Scorporabile OG7 in classifica II;

-Categoria OG11 in classifica II.

Manca però della OS18 e della OS24 e dichiara di subappaltare interamente ad impresa qualificata (cd. subappalto necessario).

 

Può partecipare?

Da notare che è in possesso della Categoria Prevalente in classifica IV (che pertanto lo abilita a lavorazioni fino a  2.582.000, ed anzi, considerando l’incremento del quinto, fino a 3.098.400) ma non in possesso della categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (cl. IV-bis).

E’ però in possesso di qualificazione nella categoria prevalente per importo sufficiente a coprire anche le SOA per le quali non è qualificato (infatti è qualificato nella OG1 fino a 3.098.400 che copre ampiamente l’importo di 2.420.000,00 dato dalla somma della prevalente OG1 e delle scorporabili non possedute OS18 e OS24).

 

Ritornando all’articolo 30; dice, nella prima proposizione, che deve essere qualificato ‘PER L’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI’, ma, nella seconda proposizione, dice che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

E quindi? 

Nel caso in cui l’operatore non abbia, in proprio, delle categorie SOA secondarie, per poter utilizzare l’istituto del subappalto necessario-qualificante, deve necessariamente essere qualificato nella prevalente per l’importo totale dei lavori?

Oppure, è sufficiente che sia qualificato nella prevalente per un importo incrementato del valore delle secondarie non possedute?

 

Riepilogando, l’articolo 30 consente le seguenti modalità di partecipazione:

-1- l’operatore è in possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori (ovviamente con obbligo di subappalto delle scorporabili non possedute);

-2- l’operatore è in possesso di tutte le SOA per i singoli importi,

-3- l’operatore è in possesso della prevalente e delle secondarie ma una o più delle secondarie le possiede nell’ambito della prevalente (ovviamente sempre con obbligo di subappalto delle scorporabili non possedute).

Delle prime due opzioni non si discute. La terza non è così evidente ma a parere di chi scrive è abbastanza chiaro, dal tenore letterale della norma, che anche questa rappresenta una legittima modalità di possesso dei requisiti.

Il senso della norma è quello di porre un limite all’utilizzo del subappalto necessario – qualificante.

Non hai una o più SOA secondarie? OK, puoi partecipare, subappaltando le stesse, ma almeno devi possedere una qualificazione nella prevalente idonea a coprire l’importo delle SOA non possedute.

In questa prospettiva, a ben vedere:

-l’opzione 1 (il possesso della prevalente per l’importo totale dei lavori) configura il caso limite (1) dell’opzione 3, e;

-l’opzione 3 rappresenta un po’ il punto di incontro tra l’opzione 1 e l’opzione 2.

Insomma, il cerchio sembra chiudersi.

Secondo un’interpretazione restrittiva si potrebbe invece ritenere che, quando un operatore sia carente di una o più secondarie, debba allora necessariamente essere qualificato nella prevalente per l’importo totale dei lavori.

In primo luogo, questa interpretazione andrebbe sostanzialmente ad abrogare una parte della norma (“i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente“).

Secondariamente, si andrebbe a configurare un presupposto per l’utilizzo del subappalto necessario evidentemente sproporzionato.

Tornando all’esempio di cui sopra: per quale motivo si dovrebbe escludere la partecipazione di un operatore qualificato nella prevalente per un importo idoneo a coprire anche le SOA per cui non è direttamente qualificato in proprio? È vero, non è qualificato nella prevalente per l’importo totale dei lavori (non ha la classifica IV-bis) ma è comunque qualificato per un importo sufficiente a coprire le SOA non possedute; quindi non rimane niente di scoperto.

Ok porre un limite all’utilizzo del cd. subappalto necessario – qualificante ma senza arrivare all’eccesso di richiedere un presupposto sproporzionato rispetto al senso della norma.

Del resto, come sopra detto, al di là della ragionevolezza, è lo stesso articolo 30 a consentire esplicitamente questa modalità di partecipazione.

Tornando quindi all’esempio, a parere di chi scrive, l’operatore potrà partecipare purché subappalti interamente ad impresa qualificata le secondarie per cui non è qualificato in proprio. 

Ringrazio Elvis Cavalieri ed Edoardo Mannucci per avermi aiutato a ragionare sull’argomento.

 

 

BERTELLI FRANCESCO

 

 

 

(1)Cioè, se hai solo la prevalente, e nessuna delle scorporabili, allora si, devi necessariamente possedere un livello di qualificazione nella prevalente idoneo a coprire l’importo totale dei lavori.

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