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Correttivo e articolo 50, comma 2 bis: cos’è l’avviso di avvio di consultazione per le negoziate? PARERE MIT N. 3484 DEL 23.06.2025

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Correttivo e articolo 50, comma 2 bis: cos’è l’avviso di avvio di consultazione per le negoziate? PARERE MIT N. 3484 DEL 23.06.2025

L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiunto all’articolo 50 il comma 2 bis: <<Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e)>>

MA COS’È QUESTO AVVISO DI AVVIO DI CONSULTAZIONE PER LE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE?

Recentemente sul punto si è espresso il MIT con Parere MIT N. 3484 DEL 23.06.2025.

https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3484

 

PARERE N. 3484 DEL 23.06.2025

Quesito:

A norma del neo introdotto comma 2 bis dell’art. 50 del Codice, il quale dispone che ” Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lett. c), d) ed e)” , si chiede conferma del fatto che le stazioni appaltanti siano tenute ad effettuare un nuovo preliminare adempimento nel caso in cui intendano ricorrere a procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee. In particolare, si chiede se le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare sul proprio sito un apposito avviso, inerente l’avvio delle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), prima di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse o di costituzione di elenchi ufficiali. Nel caso, si chiede anche conferma del fatto che dell’avvenuta pubblicazione del citato avviso vada fatta menzione nella decisione a contrarre. Infine, per quanto concerne i contenuti dell’avviso, si chiede conferma del fatto che siano sufficienti le seguenti informazioni: nominativo del RUP e degli eventuali responsabili di fase, valore economico dell’appalto, settore merceologico di riferimento, utilizzo della procedura negoziata, durata dell’appalto e presumibile data di avvio della procedura selettiva.


Risposta aggiornata

In merito al quesito posto, in via preliminare, è opportuno precisare che il nuovo dato normativo non incide sul quadro di regolamentazione delle modalità di pubblicizzazione delle indagini di mercato e della costituzione degli elenchi per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, che ha precisa configurazione negli articoli 2 e 3 dell’allegato II.1. del codice. Il neo-introdotto comma 2-bis, recita “Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione” relativamente alle: 1) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino 1 milione di euro: 2) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a ; 3) procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie. Si ritiene che la disposizione normativa debba essere interpretata in un’ottica focalizzata sulla fase antecedente al confronto competitivo, ponendosi in termini di evidenziazione necessaria e propedeutica dell’avvio del confronto selettivo vero e proprio. La pubblicizzazione dell’avvio delle procedure di gara, come sopra evidenziate, consentirebbe, peraltro, agli operatori, mediante un semplice avviso, di essere edotti circa il fabbisogno della stazione appaltante e le relative modalità di individuazione degli operatori economici da invitare. Si ritiene pertanto che la pubblicizzazione preventiva, mentre è assolta nel caso di pubblicazione di avvisi per la selezione degli operatori economici da consultare deve essere attuato nelle ipotesi in cui l’individuazione degli operatori economici suddetti avvenga attraverso altre modalità, come ad esempio attraverso elenchi di operatori economici. Si ritiene, inoltre, che detta disposizione sia in armonia con i principi di pubblicità e trasparenza perseguiti dal legislatore. L’avviso di cui al comma 2-bis dell’articolo 50 del Codice dovrebbe contenere gli elementi essenziali dell’appalto, il settore merceologico di riferimento e l’utilizzo della procedura negoziata. Si ritiene sia sufficiente inserire i dati inseriti nei documenti del programma triennale degli acquisti di lavori, servizi e forniture.

 

Di diverso avviso il Parere della Provincia di Trento  n. 484 del 18/03/2025 per cui <<L’obbligo di pubblicare un avviso di avvio della consultazione ai sensi del comma 2bis sul proprio sito istituzionale, quindi, sussiste a prescindere dalle modalità di selezione degli operatori economici.>>

 https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/dettaglio_p.asp?id=484  

 

COMMENTO PERSONALE:

A parere di chi scrive è corretta l’interpretazione del MIT che limita l’onere di cui al neo introdotto comma 2-bis per le procedure negoziate non precedute da avviso di indagine di mercato e pertanto in cui gli inviti siano individuati attraverso gli elenchi.

Diversamente, si dovrebbe concludere di dover pubblicare sostanzialmente due avvisi; cosa direi abbastanza inutile.

Inoltre, la norma sembra così supplire anche ad un deficit delle pubblicazioni in quanto la pubblicazione della negoziata, non configurando un avviso pubblico, non viene pubblicata in PVL (almeno per come sono attualmente impostate le schede ANAC nell’orchestratore) ma risulta soltanto in BDNCP. Pertanto, se non vi fosse l’obbligo di pre-pubblicazione di un avviso, un procedura negoziata da elenco arriverebbe in PVL soltanto alla sua conclusione.

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