Qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la progettazione. Che vuol dire? Articolo 63, comma 5: “la progettazione tecnico-amministrativa della procedura”.
Già in un precedente articolo avevo rilevato le rilevanti criticità insite al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti
Tra le varie criticità, evidenziavo che difficilmente per ‘progettazione di un appalto’ possa intendersi la progettazione tecnica-prestazionale dello stesso: prevedere infatti che spetta alla CUC, invece che al Comune, progettare un appalto risulta – a mio avviso- irragionevole.
È infatti il Comune che conosce le esigenze specifiche per cui necessita di affidare un appalto all’esterno. Come può un altro soggetto (es. CUC) progettare un appalto per conto di un Comune delegante?
Appare più plausibile ritenere che spetti alla Centrale di Committenza la redazione degli atti di gara e la conseguente gestione della stessa fino all’aggiudicazione fermo restando che la progettazione tecnica-prestazionale spetta al Comune delegante. Ben inteso, niente vieta che la Centrale di Committenza dia un supporto al Comune non qualificato anche in questa fase; anzi, l’aggregazione dovrebbe essere proprio una degli obiettivi del sistema della qualificazione.
Questa soluzione risulta senz’altro più conforme ai principi di sussidiarietà verticale nonché di risultato ed adeguatezza; oltre che risultare più in linea con la realtà dei fatti.
Anche dal punto di vista degli obiettivi del sistema di qualificazione appare più ragionevole che vi sia una concentrazione sulla centrale di committenza soltanto delle attività di gara per le quali la stessa dovrebbe avere una specifica esperienza (requisiti, criteri, etc.): diversamente, attribuire alla centrale di committenza anche la progettazione tecnica dell’appalto porterebbe evidentemente ad un sovraccarico di lavoro che verosimilmente generebbe un “congestionamento” con conseguente rischi di ritardi e paralisi.
Siffatta opzione interpretativa sembra inoltre trovar fondamento anche nelle disposizioni del Codice.
Infatti l’ARTICOLO 63, COMMA 5 dispone che <<La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
-la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
-la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
-la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.>>.
A ben vedere, in primis, l’articolo parla di “progettazione tecnico-AMMINISTRATIVA”. Secondariamente (e questo è il dato ancor più chiaro) parla di ‘progettazione della PROCEDURA’ e non dell’appalto.
Una diversa interpretazione condurrebbe -a mio avviso- anche a possibili incompatibilità con la carta costituzionale in quanto si andrebbe a sottrarre ai Comuni prerogative riconosciute loro dalla Costituzione.
BERTELLI FRANCESCO

