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Incentivi per funzioni tecniche e l’obbligo di incremento delle risorse per investimenti in caso di attività non svolte

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Incentivi per funzioni tecniche e l’obbligo di incremento delle risorse per investimenti in caso di attività non svolte

L’articolo 45, comma 4, seconda parte prevede: <<L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. (…). Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.>>.

L’articolo 45, comma 5 prevede: <<Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.>>.

Il quaderno ANCI n. 54 -come noto- propone uno schema di regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche e tra le varie clausole propone la seguente (eventuale).


(https://www.supportoappalti.com/2025/04/10/quaderno-anci-n-54-regolamento-incentivi-funzioni-tecniche/).

<<(eventuale) 3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

(in alternativa): Nell’ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.>>.

Taluni hanno osservato che questa clausola possa essere in contrasto con l’obbligo di incremento delle risorse per investimenti in caso di attività non svolte (di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 45).

Pur riservandomi di dover approfondire meglio la questione -anche attraverso un’analisi delle pronunce della Corte dei Conti – ritengo personalmente che questo contrasto non vi sia.

Infatti, a mio avviso, l’articolo 45 (co. 4 e 5) prevede l’obbligo di incremento delle risorse di cui al comma 5 per le attività esternalizzate (ovvio!) e per le attività non svolte dal personale interno MA che dovevano essere svolte dal personale interno.

Cioè: se il personale interno, in relazione ad un appalto, non ha svolto attività che invece doveva svolgere e quindi il responsabile non le ha attestate ALLORA non si possono riparametrare le altre percentuali. In tal caso infatti vi sarebbe una mancanza del personale interno che non può portare ad incremento delle altre percentuali.

A mio avviso è diverso il caso in cui invece delle attività per un particolare appalto non dovevano essere svolte e quindi non c’è alcuna mancanza dell’ufficio.

 

Faccio un esempio sui lavori e sulla verifica dei progetti.

Nei casi in cui (per l’importo dei lavori) la Legge mi imponga una verifica esterna allora -a mio avviso- ben si potrà riconoscere l’incentivo nella sua totalità e allora potrà operare la riparametrazione.

Nel caso invece in cui la Legge non mi imponga una verifica esterna ma tuttavia l’ufficio decida di esternalizzare allora l’incentivo non potrà essere riconosciuto nella sua totalità e conseguentemente si avrà un incremento delle risorse di cui al comma 5.

Il senso degli incentivi tecnici è quello di disincentivare gli Enti a non esternalizzare e conseguentemente incrementare la responsabilizzazione e la professionalità interna in relazione però ad attività che possono essere svolte internamente. Se un’attività in quel caso concreto non deve essere svolta o addirittura deve obbligatoriamente essere esternalizzata allora secondo me è ammissibile il riconoscimento della totalità dell’incentivo.

E’ una mia opinione personale ma che mi sembra trovi conforto anche nel citato quaderno ANCI n. 45 che – se lo guardiamo bene -si riferisce al “..caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate..” .

Fattispecie diversa da quella in cui delle attività dovevano essere svolte internamente e sono state esternalizzate oppure addirittura non sono state svolte (e pertanto non attestate): non comprende, quindi, il caso in cui un’attività doveva essere svolta ma non è stata svolta, bensì comprende il caso in cui un’attività, per quel caso concreto, non fosse proprio prevista tra le spettanze interne dell’ufficio.


BERTELLI FRANCESCO

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