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Per il MIT l’efficienza decisionale rileva solo per le gare con pubblicazione di bando

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Per il MIT l’efficienza decisionale rileva solo per le gare con pubblicazione di bando


Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3309

Data emissione: 03/04/2025

Argomenti: Qualificazione S.A.

             

Oggetto: Monitoraggio efficienza decisionale_art. 11 commi 4 bis e 4 ter Allegato II.4

Quesito:          

In riferimento all’articolo 11 dell’allegato II.4, ed in particolare al comma 4-bis in tema di monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti, si chiede un chiarimento rispetto all’individuazione delle procedure oggetto di monitoraggio. In particolare: 1) considerato che il comma 4-bis del suddetto articolo fa riferimento alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara, si chiede se sono oggetto di monitoraggio solo le procedure per cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara o anche le procedure negoziate. 2) Considerato che il medesimo comma prevede che il monitoraggio abbia inizio a partire dal 1 gennaio 2025, si chiede se devono essere prese in considerazione: a) le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1 gennaio 2025; b) le procedure la cui data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata in data successiva al 1 gennaio 2025; c) le procedure la cui data di stipula del contratto è prevista in data successiva al 1 gennaio 2025, a prescindere dalla data di presentazione delle offerte.

 

Risposta aggiornata     

Relativamente alla domanda n. 1), si rileva che la disposizione di cui all’art. 11 co 4 bis dell’Allegato II.4 fa espresso riferimento “alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara”. Pertanto sono oggetto di monitoraggio le procedure in cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara. Per quanto riguarda la domanda n. 2), preso atto che l’attività di monitoraggio è prevista a partire dal 1° gennaio 2025, si prendono in considerazione le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1° gennaio 2025.

 

COMMENTO PERSONALE: nella stessa norma si parla anche di ‘procedimenti di affidamenti’ lasciando aperta anche l’opzione interpretativa per cui non solo le gare con bando debbano essere considerate ai fini della valutazione dell’efficienza decisionale (id est ‘tempistiche di stipula’). Infatti le offerte ci sono anche nelle procedure negoziate (senza bando). L’interpretazione che il MIT dà di bando è eccessivamente letterale e riduce notevolmente poi la portata applicativa della norma. Non si dubita però che la norma sia effettivamente poco chiara.

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