Il monitoraggio dei partenariati è condizione di efficacia del contratto (?)
Ringrazio il Dott. Santo Fabiano per avermi evidenziato questa diposizione.
L’articolo 175 comma 7 del Codice, a seguito di modifica del correttivo (209/2024), dispone quanto segue.
Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) (parole inserite dall’art. 54, comma 1, lettera c), 1), del D.Lgs. n. 209/2024) e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l’accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia (parole inserite dall’art. 54, comma 1, lettera c), 2), del D.Lgs. n. 209/2024). Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d’esercizio con l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato.
Disposizione criticabile sotto vari aspetti.
In primo luogo, risulta evidente come per i partenariati, stante l’obbligo di monitoraggio sul portale dei partenariati, il principio di unicità sancito dagli articoli 19 e 20 del Codice dei contratti risulti violato dallo stesso Codice. In sostanza: il Codice contraddice sé stesso. Prima, negli articoli 19 e 20 ci dice che le informazioni concernenti tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere inviate una sola volta (unicità dell’invio) e ad un solo sistema informativo (unicità del luogo di invio). Disposizione senz’altro apprezzabile in termini di razionalizzazione delle comunicazioni (se non fosse sistematicamente violata). Addirittura l’articolo 19 prevede espressamente il divieto da parte di altri sistemi e banche dati di richiedere le relative informazioni in quanto devono essere rese disponibili, attraverso l’interoperabilità, dal sistema informativo ricevente. Ebbene lo stesso Codice che ha previsto questo divieto poi all’articolo 175 (comma 7) si contraddice prevedendo che il monitoraggio debba essere svolto su un’altra piattaforma… (Insomma la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra).
Secondariamente, come si può dire che il monitoraggio rappresenta “condizione di efficacia” del contratto? Cioè: secondo il Codice una volta stipulato il contratto la sua efficacia è sospesa fintantoché l’Amministrazione non ne ha dato comunicazione?
Ora, io sono un modestissimo “giurista” (e forse sono anche stato fortunato per aver avuto come prima professoressa di diritto privato, all’Università di Pisa, Emanuela Navarretta oggi alla Corte Costituzionale) ma mi sembra che questa condizione integri pienamente la condizione meramente potestativa di cui all’articolo 1355 del Codice Civile che è per legge nulla (sic!).
In questo caso è la legge stessa a prevederla (e non una delle parti) ma comunque ne rilevo l’inopportunità: l’operatore economico in sostanza dovrebbe preoccuparsi che l’Amministrazione abbia adempiuto agli oneri comunicativi? Deve chiedere alla PA uno screenshot? Mah! …
Ringrazio il Dott. Santo Fabiano per avermi evidenziato questa disposizione.

