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Qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l’Esecuzione? SI ma chiariamo!

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Qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l’Esecuzione? SI ma chiariamo!

L’articolo 8 comma 1 dell’Allegato II.4 (come modificato dal Correttivo) è infatti chiaro <<A decorrere dal primo gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali SONO QUALIFICATE ANCHE PER L’ESECUZIONE, rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.>>.

L’articolo 8, comma 2 prosegue poi chiarendo che se la Stazione Appaltante volesse qualificarsi per l’esecuzione per un livello superiore a quello per cui è qualificata per la progettazione e l’affidamento allora dovrebbe fare istanza ad hoc (ma solo se la SA vuole farlo).

L’articolo 8, comma 4, consente poi alla Stazione Appaltante non qualificata (per progettazione e affidamento) di inviare istanza di qualificazione per la sola esecuzione.

Il senso dell’articolo 8 comma 4 è proprio quello di consentire – a mio avviso ragionevolmente- alle Stazioni Appaltanti NON qualificate di provare almeno a qualificarsi per l’esecuzione.

L’articolo 13, comma 2 dell’Allegato II.4 (come modificato dal correttivo) dispone poi che <<In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l’esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell’attribuzione del livello di qualificazione per l’esecuzione ai sensi dell’art. 10 comma 3, e comunque entro il 28 febbraio 2025, le Stazioni Appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP>>.

La norma da ultimo citata dà un periodo di “tolleranza” di circa due mesi per le Stazioni Appaltanti non qualificate in relazione ai contratti già stipulati prima del 31.12.2024.

Il quadro è quindi chiaro.

Le Stazioni Appaltanti qualificate per la progettazione e l’affidamento possono continuare ad eseguire i contratti per il relativo livello di qualificazione; tuttavia qualora volessero qualificarsi per l’esecuzione per un livello superiore rispetto a quello per cui sono qualificate per la progettazione e l’affidamento possono farlo inviando apposita istanza.

Le Stazioni Appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento, a partire dal 28.02.2025, non possono più eseguire i contratti a meno che non inviino istanza di qualificazione per l’esecuzione.

Ultimamente ho tuttavia sentito e visto circolare tesi per cui anche le Stazioni Appaltanti già qualificate per la progettazione e l’affidamento dovrebbero comunque inviare istanza di qualificazione per l’esecuzione al fine di risultare iscritte nell’elenco delle SA qualificate per l’esecuzione (e ciò anche se sono già qualificate “di diritto” per l’esecuzione).

Queste tesi nascono dal fatto che se andiamo a ricercare nell’elenco ANAC delle SA qualificate per l’esecuzione non troveremo ad ora le SA qualificate per la progettazione e l’affidamento che invece dovrebbe risultarvi automaticamente.

Da ciò taluno ha pensato: “anche se sono già qualificato forse devo comunque registrarmi su ANAC come qualificato per l’esecuzione al fine di risultare nell’elenco”.

Se tuttavia si accede all’istanza di qualificazione per l’esecuzione si vedrà che non vi è possibilità di “registrarsi” nell’elenco delle SA qualificate per l’esecuzione ma vi è solo la possibilità di inviare istanza qualora non si sia qualificati oppure si voglia ottenere un livello di qualificazione per l’esecuzione superiore a quello posseduto per la progettazione e l’affidamento (istanza che implica la dichiarazione dei requisiti specifici per l’esecuzione a cui chi è già qualificato per la progettazione e l’affidamento non è tenuto).

Ne concludo che -a mio avviso- sarebbe assolutamente improprio che una SA inviasse un’istanza di qualificazione a cui non è tenuta (in quanto automaticamente qualificate “di diritto” per l’esecuzione) solo per risultare nell’elenco.

L’articolo 8 comma 1 (All. II.4) è chiarissimo nel dire che chi è qualificato per la progettazione e l’affidamento è automaticamente qualificato per l’esecuzione nel relativo livello di qualificazione.


BERTELLI FRANCESCO

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