Si segnala la delibera A.N.AC. n. 227 del 11 maggio 2022 con la quale l’Autorità si esprime in materia di ritardi nella consegna di prodotti informatici.
<<L’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore (..) .>>
Sebbene l’Autorità dia un chiaro segnale nel senso di “giustificare” i ritardi nella consegna di prodotti informatici, tuttavia, non esime la S.A. da una valutazione caso per caso.
<<La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.>>
L’operatore economico, peraltro, sarà comunque sempre tenuto ad un comportamento secondo buona fede.
<<Si evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.>>.
Infine, con la stessa delibera, l’Autorità offre dei suggerimenti per la redazione di clausole contrattuali ad hoc.
<<Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente:
– gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
– gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
– le obbligazioni contrattuale in relazione alle quali la clausola si applica.
Inoltre, si suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.>>.
Francesco Bertelli

