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Imposta di bollo e appalti. Alcuni chiarimenti

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L’imposta di bollo è un’imposta indiretta cartolare di antica origine – introdotta nell’ordinamento italiano con le leggi di unificazione tributaria del 1862. L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad alcuni interpelli, ne ha chiarito i termini di applicazione agli atti formati nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici.
Com’è noto, sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella “tariffa” annessa al d.p.r. 642 del 26 ottobre 1972, ed è dovuta – fin dall’origine e a prescindere dall’uso – per le istanze dirette agli uffici e agli organi della pubblica amministrazione tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (quattro facciate). L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 347/2021, ha perciò ricordato che l’imposta si intende dovuta nel caso in cui l’adesione a una procedura di gara aperta richieda una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972.
Allo stesso modo, richiamando quanto previsto tra gli altri dall’art. 2 della medesima tariffa, secondo il quale l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro a foglio è dovuta fin dall’origine per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con cui si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, anche se redatte sotto forma di corrispondenza o dispacci telegrafici, purché destinate a far prova tra le parti che le hanno sottoscritte, l’Agenzia delle Entrate suggerisce una lettura sistematica della disciplina tributaria chiamando in causa l’art. 24 della medesima tariffa, che stabilisce l’applicabilità ab origine dell’imposta se per gli atti e i documenti è prevista dalla legge la forma scritta a pena di nullità, e il combinato disposto degli artt. 1350, n. 13 del Codice Civile e 3, lett. ii) e mm) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Dello stesso avviso la Cassazione Civile, terza sezione, che con la sentenza n. 12540 del 17 giugno 2016 così si pronunciava:
«in caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell’unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell’altro; i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di c.d. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi»

Inquadramento in linea con quanto già argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013, secondo la quale, con riguardo al mercato elettronico della pubblica amministrazione
«il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata».

Da tutto questo l’Agenzia delle Entrate, con la citata risposta n. 347/2021, ricava l’applicabilità fin dall’origine dell’imposta di bollo, a carico dell’operatore economico fornitore, anche per
– i contratti di appalto “applicativi” o “esecutivi” di un accordo quadro precedentemente stipulato;
– i contratti di appalto conclusi tramite una clausola di adesione a un contratto già aggiudicato da un’altra stazione appaltante;
– l’ordine diretto di acquisto per l’adesione a una convenzione CONSIP.
Giova infine ricordare che con altra risposta – la n. 7/2021 – la stessa Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’imposta di bollo agli atti con cui l’operatore economico aderisce a una procedura negoziata, non configurandosi gli stessi atti come una vera e propria domanda di partecipazione, stante l’impulso posto in essere dalla stazione appaltante tramite l’invito a partecipare.
Similmente esclusi dall’applicazione dell’imposta di bollo rimangono anche le manifestazioni di interesse presentate dagli operatori economici nell’ambito di un’indagine di mercato, posta la natura non vincolante dell’indagine di mercato stessa, che non costituisce proposta contrattuale né promessa né offerta al pubblico.
Ancora con quest’ultimo intervento – n. 7/2021 – l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imposta di bollo è dovuto all’origine anche per i capitolati tecnici e il computo metrico estimativo che formino parte integrante del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sempre nella misura di 16,00 euro per foglio, con l’eccezione degli allegati concernenti grafici e disegni richiamati nel contratto e che non consentano il conteggio delle linee ai fini dell’applicazione dell’imposta: per tali documenti è prevista l’applicazione dell’art. 28 della tariffa, parte seconda, del d.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972, quindi l’applicabilità dell’imposta di bollo nella misura di 1,00 euro in caso d’uso per ogni foglio o esemplare.

MARCO BARUZZO

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