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Controlli ex art. 48 bis anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche? La Ragioneria Generale dello Stato lo esclude.

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Così con la circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018, che richiama e argomenta la circolare n. 22/RGS del 29 luglio 2008. A motivare l’esclusione delle amministrazioni pubbliche dall’ambito soggettivo passivo dell’obbligo di verifica interviene una lettura “orientata” della normativa, considerato che “in generale, tra le diverse amministrazioni pubbliche – essendo tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all’unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato – non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’art. 48-bis”. Tale esclusione opera allo stesso modo per tutti gli enti pubblici anche economici e per le società a totale partecipazione pubblica diretta.



Nel caso in cui l’Ente abbia –erroneamente- effettuato la verifica e questa abbia dato esito negativo (“inadempiente”) come si annulla il procedimento di pignoramento? Ecco le istruzioni:

Si dovrà mandare una mail a Helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it con il seguente contenuto:
Oggetto
Indicazioni P.A.
Codice operatore verifica
Codice identificativo univoco richiesta
Codice fiscale soggetto inadempiente
Dati agente della riscossione che ha segnalato l’inadempimento
Motivo richiesta annullamento
Importo verifica
Identificativo Pagamento
Data Inserimento
Stato Richiesta
Data Scadenza Sospensione
Tutte le informazioni di cui sopra potranno essere facilmente reperite nel documento che genera il sistema di “acquistiinrete-verifiche inadempimenti” al momento della verifica.


MARCO BARUZZO

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